Colpo di scena: l

 

La prefettura di Arezzo infatti, si attiene a quanto stabilito nella circolare n. 8/2012 con cui il Ministero dell’Interno, nelle more dello svolgimento delle elezioni amministrative, ha dettato ai Prefetti istruzioni interpretative in merito all’art. 73 TUEL sulla base dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 1197/2012, facendo, pertanto, premio sull’arrotondamento per eccesso.

 

Bisogna ragionevolmente ritenere, quindi, che gli Uffici elettorali centrali operanti nei Comuni al voto si siano attenuti all’insieme di queste indicazioni nell’assegnazione del premio di maggioranza. A tal proposito, val la pena di ricordare quanto accadde a Frosinone, impegnato nella consultazione elettorale della primavera 2012: l’assegnazione del premio di maggioranza sulla base dei criteri ministeriali aveva dato origine ad un ricorso in cui si reclamava l’erronea attribuzione alla coalizione di maggioranza di 20 seggi, in luogo di un rapporto pari a 19,2 seggi, attraverso un arrotondamento per eccesso.

Il Tar del Lazio – sezione di Latina – si è pronunciato con la sentenza n. 604 del 26 luglio 2012, respingendo il ricorso in virtù di una motivazione aderente a quella del Consiglio di Stato n. 1197/201218

Ufficio Stampa

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