A.G. della Corte Conti: il Consiglio Regionale Toscano non ha mai depositato atti richiesti.

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Il presidente della sezione giurisdizionale toscana della Corte dei Conti, Ignazio Del Castillo, all’inaugurazione dell’anno giudiziario

“… a titolo esemplificativo del mancato rispetto dell’obbligo di deposito dei conti giudiziali  è sufficiente ricordare che il Consiglio regionale non ha mai depositato il conto del tesoriere del Consiglio stesso”. Il presidente ha ricordato che i conti giudiziali sono un… “antico e sempre attuale strumento di controllo della gestione del pubblico denaro. La sezione si rende conto che le amministrazioni possano incontrare delle difficoltà nella resa dei conti ed è disponibile ad incontrare le amministrazioni che volessero spontaneamente assolvere all’obbligo per fornire loro assistenza. In tema di giudizi per resa di conto, devo segnalare quelli relativi ai conti dei gruppi consiliari della Regione Toscana. I diversi giudizi sono stati sospesi perché la Regione ha sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Indipendentemente dalla natura dei rendiconti amministrativi o di conti giudiziali dei rendiconti dei gruppi consiliari, la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari della Regione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti” (Cassazione).

Questo è invece l’intervento del V.P.G. Acheropita Mondera

La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario non costituisce solo l’occasione per illustrare quanto è stato fatto nell’anno passato e descrivere lo stato dell’amministrazione della giustizia nel territorio di competenza, ma ha un senso più profondo, che va oltre la rappresentazione dei dati statistici, pure importanti.

Il significato storico, antico ma sempre attuale, di questa celebrazione risiede nel dovere, da parte della magistratura, di dare conto alla Comunità organizzata di come la giustizia è stata amministrata, in nome e per conto della Comunità stessa.

Questo è vero per tutte le Magistrature, tanto più per la Corte dei conti la cui attività viene svolta a tutela dell’ordinamento, cioè di interessi superiori e generali che sono pubblici e, quindi, di tutti i cittadini.

Pur nelle note ristrettezze di uomini e mezzi, anche nel 2014 questa Procura regionale ha svolto la propria attività con risultati apprezzabili, grazie all’impegno dei magistrati, al prezioso supporto del personale amministrativo, alla proficua collaborazione della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, del Corpo Forestale dello Stato ed agli ottimi rapporti instaurati con i Colleghi delle altre magistrature: ordinaria, amministrativa e tributaria.

Nel 2014, la Sezione giurisdizionale ha emesso complessivamente 51 sentenze in materia di responsabilità, di cui 49 di merito, e tra queste, ben 38 di accoglimento totale o parziale, con condanne per un importo di oltre 2 milioni di euro ed una percentuale di accoglimento dell’87%.

Questo dato è sintomatico della ponderazione con cui la Procura esercita l’azione requirente.

Le decisioni depositate dalla Sezione giurisdizionale nell’anno trascorso hanno riguardato ambiti di attività molto vari, diversificati per tipologia, ente danneggiato ed autore dell’illecito.

Procedo ad una breve rassegna delle principali casistiche, rilevanti per l’entità del danno o per la peculiarità della vicenda.

Le sentenze adottate in materia di personale (n. 34, n. 51, n. 88, n. 94), hanno riguardato, per esempio, l’illegittima assegnazione di mansioni superiori, la soccombenza in contenziosi laburistici, il pagamento di missioni e/o indennità non dovute, lo svolgimento di attività esterna non autorizzata, l’illecito utilizzo del badge marcatempo, la violazione delle norme in materia di attività intramoenia da parte di medici ospedalieri.

Segnalo, in particolare, la sentenza n. 139, che ha condannato un dipendente di un’Agenzia Regionale che, per ben 53 volte, ha timbrato il cartellino di presenza e, mentre risultava essere in servizio, si è illegittimamente assentato per recarsi presso un circolo sportivo e svolgere l’attività di istruttore di tennis.

In questo caso è stato condannato anche il Dirigente, per culpa in vigilando, per non aver posto in essere le misure idonee ad impedire la condotta illecita del dipendente assenteista.

In tema di assenteismo, merita accennare anche alle decisioni n.91 e n. 101, che hanno riconosciuto la responsabilità per danno patrimoniale diretto e per lesione all’immagine della Pubblica Amministrazione, di alcuni dipendenti di un’Azienda Sanitaria che facevano falsamente figurare la presenza in ufficio mentre in realtà si dedicavano ad attività personali, come la palestra e lo shopping.

Una vicenda di particolare gravità attiene ad un  medico ospedaliero che, in applicazione delle norme a tutela dei portatori di handicap, era stato autorizzato ad assentarsi dal servizio, percependo comunque la relativa retribuzione, per poter assistere la propria madre, sola ed ammalata.

L’attività investigativa svolta da questa Procura, ha accertato, invece, che il predetto sanitario non utilizzava i permessi per prestare assistenza al genitore handicappato bensì per svolgere attività libero– professionale non autorizzata.

E’ stato condannato a risarcire oltre 33 mila euro.

Con la sentenza n. 33, la Sezione ha condannato un custode dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze che, anche dopo la cessazione dal servizio di custodia, ha continuato ad occupare abusivamente un immobile dell’Amministrazione, senza titolo e senza pagare il canone né le utenze.

Una fattispecie illecita, purtroppo in aumento, è costituita dal mancato versamento dei proventi del gioco del lotto da parte dei ricevitori (n. 32, n. 195).

Le sentenze emesse in materia di danno all’immagine sono relative alle seguenti vicende: il Comandante di una Stazione del Corpo Forestale dello Stato che induceva imprenditori del settore del legname a versargli denaro, al fine di aggiudicarsi le gare del taglio dei boschi demaniali (n. 55); un agente della Polizia di Stato che minacciava l’applicazione di contravvenzioni ad un perito assicuratore, per indurlo a redigere una relazione favorevole, riguardante un incidente stradale occorso al figlio del poliziotto (n. 35); il reato di peculato, commesso da una ginecologa che tratteneva indebitamente le somme di spettanza dell’Azienda Sanitaria, versate dai pazienti (n. 135); il direttore di un ufficio postale che, falsificando le scritture contabili dell’Ente Poste Italiane S.p.A., si appropriava di denaro appartenente ai clienti, contenuto in libretti postali o buoni fruttiferi (n. 87).

La sentenza n. 31 merita particolare menzione per l’importo della condanna (oltre 1 milione e 200.000 euro) e per la peculiarità della fattispecie (indebiti sgravi fiscali a numerosi contribuenti, da parte di una dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Firenze).

Ritengo di dover richiamare anche la sentenza n. 65, che ha disposto la condanna di un ufficiale giudiziario al pagamento di 95 mila euro, a titolo di danno all’immagine e danno da disservizio, in conseguenza della omissione di atti d’ufficio.

La sentenza n. 112 si è occupata di una serie di irregolarità ed illiceità commesse dal Comandante di una base militare dell’Esercito che è stato condannato a risarcire il danno cagionato al Ministero della Difesa, quantificato in oltre 220 mila euro.

Segnalo, inoltre, la sentenza n. 149, che rappresenta una delle rare sentenze di condanna erariale per violazione delle norme sulla parità di genere.

Il Dirigente di un Comune della Provincia di Prato, nel procedere all’assunzione di personale, attingendo ad una graduatoria di un precedente concorso, ha convocato per la sottoscrizione del contratto la prima della graduatoria ma, quando ha appreso che la stessa era in stato di gravidanza, ha sottoscritto il contratto di lavoro con un altro soggetto della stessa graduatoria.

L’interessata, insieme alla Consigliera di Parità della Provincia di Prato, ha presentato ricorso, davanti al Giudice del Lavoro, territorialmente competente.

Il Tribunale ha accertato la natura illegittima e discriminatoria della condotta posta in essere dal Dirigente comunale ed ha condannato l’Ente locale a risarcire il danno cagionato alla ricorrente, oltre al pagamento delle spese legali.

Tali somme, che rappresentano un danno erariale, sono state attribuite alla responsabilità del Dirigente.

Nel 2014 sono state depositate 88 citazioni, riguardanti 187 convenuti, per un importo complessivo pari a circa 26 milioni di euro.

Passo ad illustrare le fattispecie, a vario titolo, più rilevanti.

Un fenomeno piuttosto diffuso è la corresponsione, da parte delle Aziende Sanitarie, ai CRAL di alcuni Ospedali, di quote delle somme incassate, nella misura del 60%, a titolo di concessione dei distributori di alimenti e bevande.

Dette concessioni, oltre ad essere illegittime, perché stipulate in violazione dell’articolo 9, comma 1°, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si sono rivelate diseconomiche per la Pubblica Amministrazione ed hanno comportato la citazione in giudizio del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Collegio Sindacale pro tempore (G. n. 59865).

A queste situazioni si aggiungono gli affidamenti del servizio bar di vari nosocomio, disposti senza regolare procedura di gara ed a condizioni svantaggiose per le Aziende Sanitarie (G. n. 60011).

Nel 2014, è stata depositata una citazione in giudizio a carico di un magistrato e di un Prefetto, ritenuti responsabili della causazione di un danno erariale di oltre 220 mila euro, sia patrimoniale che all’immagine, a seguito di reati contro la Pubblica Amministrazione, commessi dai predetti (G. n. 59990).

Ricorrenti sono le citazioni a  seguito di risarcimenti dovuti  a lesioni da attività sanitaria: intervento chirurgico sull’uretere destro invece che sul sinistro (G. n. 59781), morte del paziente a causa della somministrazione di un farmaco in modo inappropriato (G. n. 59770), dimenticanza di garza nell’addome di paziente operato (G. n. 59843).

Presenta delle peculiarità il giudizio attivato nei confronti di un chirurgo che, non solo ha errato nell’attività sanitaria prestata ad un paziente,  ma  ha  fatto  ciò  senza  acquisire  il  necessario  consenso informato e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ha dovuto risarcire un danno pari a circa 1 milione e 300 mila euro (G. n. 59824).

Sempre in materia sanitaria, è opportuno citare il giudizio incardinato a carico di vari medici, che prescrivevano farmaci coperti da brevetto invece dei “generici” (G. n. 59788) e la vicenda di alcuni dipendenti ospedalieri che, dietro ricompensa, fornivano informazioni alle imprese funebri sulla morte dei pazienti, nota come “Defuntopoli” (G. n. 59829).

Anche danni di importo modesto, richiedono attenzione da parte della Procura, sia perché sarebbe deleterio il convincimento della impunità di illeciti quantitativamente contenuti e sia perché, a volte, l’an della vicenda è, comunque, di estrema gravità, a prescindere dal quantum del danno.

Cito il caso dell’ufficiale militare che si è appropriato di buoni- pasto, per un valore di 2.270.00 euro (G. n. 59927) o del carabiniere che ha sottratto e trattenuto per sé una parte della droga sequestrata (G. n. 59932).

Nell’ambito della categoria del danno da “mancata entrata”, si possono annoverare le citazioni relative all’omesso versamento di proventi del gioco del lotto (G. n. 59937, G. n. 60008), delle somme dovute e non corrisposte ad un Comune, da parte della società affidataria del servizio di riscossione e gestione di un punto di ricarica, relativo al pagamento delle mensa scolastica (G. n. 59974), dei tickets sanitari non versati da una tabaccheria convenzionata con il servizio T- Serve (G. n. 59739) e delle sanzioni pecuniarie elevate a seguito di violazioni del Codice della strada e trattenute da un appartenente alla Polizia di Stato (G. n. 59842).

Tra le varie citazioni, emesse nel 2014, in conseguenza di provvedimenti illegittimi in materia di personale, si segnala un ingente danno, pari ad oltre 470 mila euro, a seguito dello svolgimento, da parte di un ricercatore universitario, di attività incompatibile con il proprio rapporto di impiego (G. 59918) e l’erogazione di compensi aggiuntivi illegittimi corrisposti al personale del “Maggio Musicale Fiorentino”, in occasione della tournée in Giappone (G. n. 59955)

Nella categoria dei danni erariali derivanti dal risarcimento dei danni cagionati a terzi, si evidenzia la citazione, per oltre 270 mila euro, a carico della Sovrintendente pro tempore della Sovrintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, per aver concesso illegittimamente gli spazi del Giardino di Boboli (G. n. 59887).

Nonostante i fascicoli relativi a danni conseguenti ad incidenti stradali siano cospicui, il numero delle citazioni in materia è estremamente ridotto, in quanto la grave colpevolezza, nella violazione delle norme disciplinanti la condotta di guida, si ravvisa solo in pochi casi, come in quello del sinistro cagionato da un finanziere che, a causa della velocità eccessiva, non giustificata da ragioni di servizio, ha provocato la distruzione di un mezzo blindato appartenente alla Pubblica Amministrazione, causando un danno di oltre 21 mila euro (G. n. 59924).

I giudizi incardinati a seguito di danni erariali conseguenti a reati penali, commessi da pubblici dipendenti o amministratori, sono numerosi e vari.

A riguardo, si fa menzione della citazione emessa nei confronti di un professore condannato per molestie sessuali nei confronti di un alunno portatore di handicap psichico (G. n. 59798); del giudizio a carico di un carabiniere già condannato per il delitto di abuso d’ufficio e concussione (G. n. 59989) e dell’atto introduttivo con cui è stata convenuta una dipendente comunale che ha sottratto ingenti somme, di cui aveva la disponibilità in ragione del ruolo di responsabile finanziario di un Ente locale (G. n. 59920).

Una citazione particolare riguarda la vicenda di un candidato sindaco di un comune che, per partecipare alla competizione elettorale, essendo dipendente comunale, avrebbe dovuto, entro il termine previsto dalla legge, essere collocato in aspettativa.

Lo ha fatto tardivamente e, nonostante fosse stato reso edotto della situazione di incompatibilità, ha partecipato alle elezioni ed ha vinto, ma il Prefetto ha esercitato l’azione popolare, prevista dall’articolo 70, comma 2°, del T.U.E.L. e l’interessato è stato dichiarato ineleggibile, con la conseguenza di dover indire nuove elezioni, con un costo complessivo di oltre 90.000 euro (G. n. 59806).

Una vicenda peculiare, ma non isolata, riguarda il danno conseguente all’utilizzo del centralino di una Autorità Portuale, da parte di un dipendente, per effettuare telefonate su linee erotiche, per un importo di circa 70 mila euro (G. n.59997).

E’ doveroso citare l’atto emesso nei confronti di un impiegato dell’I.N.P.S. di Massa che ha illegalmente operato sul sistema dell’Istituto, facendo percepire ad amici e parenti somme non dovute, per un importo di 770 mila euro (G. n. 59819).

Purtroppo non rari sono i giudizi conseguenti a frodi comunitarie o, in generale, ad indebite percezioni di contributi pubblici.

In un caso la Procura ha contestato un danno pari a 3 milioni e 340 mila euro (G. n. 59844).

Infine, si segnalano due giudizi, estremamente importanti, sia per la fattispecie trattata che per l’entità del danno: l’illegittima percezione di provvidenze pubbliche a favore dell’editoria, da parte di una società non avente diritto, con un danno di 9 milioni e 300 mila euro (G. n. 59811) e la non corretta erogazione del trattamento accessorio dei dipendenti del Comune di Firenze, per circa 40 milioni di euro (G. n. 59767).

La trattazione di quest’ultimo processo è stata sospesa, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione di giurisdizione sollevata dalla difesa dei convenuti.

Alle sentenze di condanna, debbono essere aggiunte anche le fattispecie nelle quali al deposito dell’atto di citazione ha fatto seguito il procedimento monitorio che, nel corso del 2014, in 12 casi ha portato all’accettazione, da parte dei convenuti, dell’intimazione di pagamento contenuta nella determinazione presidenziale, con conseguente versamento delle somme indicate e mancata instaurazione del giudizio.

In un caso i soggetti, nei cui confronti erano dirette le indagini della Procura regionale, hanno deciso di risarcire il danno ancora prima della formale notificazione dell’invito a dedurre o subito dopo, così riconoscendo non solo la fondatezza delle prospettazioni della Procura regionale, ma anche la propria responsabilità.

La situazione relativa ai giudizi di conto ed ai conti giudiziali è già stata illustrata dal Presidente.

Aggiungo che, a parte la partecipazione della Procura alle udienze in materia di conti giudiziali, sono stati attivati 6 giudizi per resa di conto nei confronti di una Camera di Commercio, di un Servizio della Regione Toscana, di due Consorzi di Bonifica, di un’Azienda Sanitaria e di un gestore di parcheggi.

I dati significativi concernenti l’attività della Procura regionale sono anche altri.

Il numero dei fascicoli aperti nel corso dell’anno: n. 1655, quello delle archiviazioni: n. 1445, e quello delle istruttorie espletate: n. 971.

Sono stati proposti anche n. 6 sequestri e n. 2 azioni revocatorie.

La rassegna dei risultati dell’attività della Procura regionale deve essere completata riferendo l’esito, nel 2014, dei giudizi di appello proposti nei confronti delle sentenze di condanna adottate negli anni passati dalla Sezione giurisdizionale per la Toscana.

Le pronunce di secondo grado emesse sono le seguenti: 1 sentenza di rigetto dell’istanza di definizione agevolata, 18 di estinzione del giudizio per accoglimento dell’istanza di definizione agevolata, 11 conferme integrali (o in aumento) della sentenza di condanna di primo grado e 7 conferme, con riduzione della somma addebitata.

In tutti i casi, quindi, le decisioni di questa Sezione, che hanno accolto la domanda attorea, hanno trovato riscontro nel giudizio di secondo grado.

Degli oltre n. 1.600 fascicoli aperti nel corso del 2014, una parte considerevole, oltre il 35%, concernono fattispecie ricorrenti o tipizzate di danno, denunziate da organi e strutture dell’Amministrazione statale: incidenti stradali (n. 215) e condanne dello Stato a titolo di equa riparazione per eccessiva durata dei processi (n. 364).

Sempre molto elevato è il numero dei fascicoli aperti in relazione alla pendenza di procedimenti penali per reati commessi da amministratori, dipendenti e funzionari pubblici: ben 100.

Per quanto attiene la qualifica dei denuncianti, ritengo importante evidenziare che oltre il 10% delle segnalazioni è stato presentato da comuni cittadini, in forma sottoscritta od anonima, segno della concezione diffusa della Corte dei conti quale baluardo di legalità sul territorio e di una aspettativa di giustizia, cui la Procura si impegna a dare risposta.

Tutte le numerose e varie tipologie di illeciti, costituenti danno per l’erario, meriterebbero una trattazione approfondita, ma non c’è il tempo per poterla fare.

Mi limiterò, quindi, ad una breve riflessione su di un gravissimo fenomeno sociale, causativo di danno, che è la corruzione nella Pubblica Amministrazione.

“La finanza pubblica deve essere sana, il bilancio deve essere in pareggio, il debito pubblico deve essere ridotto, l’arroganza dell’amministrazione deve essere combattuta e controllata”.

Frasi come queste sono riportate tutti i giorni dalla stampa, pronunciate da economisti, politici, amministratori, fanno parte dell’attualità, ma queste parole vengono da lontano: le ha scritte Cicerone nel “De re pubblica”, un trattato che risale a 55 anni prima di Cristo: sono passati 2.070 anni ed i problemi sono gli stessi!

è la riprova che la corruzione è un fenomeno globale e senza tempo, essa risale alle origini dell’umanità.

Gaspard Kœnig, in un recente saggio “Il fascino discreto della corruzione”, ha analizzato la corruzione nella storia, dimostrando che essa  già  nella  Grecia  del  V  secolo  a.C.,  era  molto  diffusa,  e  non risparmiava neanche persone famose per la loro onestà.

Pericle, per esempio, era detto “l’Incorruttibile” eppure fu sospettato di aver preso la “tangente” sui lavori pubblici per la costruzione del Partenone.

Anche nell’antica Roma il fenomeno era radicato, basti pensare che persino Catone, noto come “il Censore” per la sua integrità morale, subì ben 44 processi per corruzione.

La corruzione ha attraversato i secoli ed oggi, purtroppo, è cresciuta a livelli smisurati.

E’ innanzitutto un reato e costituisce sicuramente un costo, stimato all’incirca in 60 miliardi di euro.

Rappresenta un fardello pesante per il già disastrato bilancio dello Stato ma ancora più allarmanti sono i danni politici e sociali: la delegittimazione delle istituzioni e della classe politica ed il degrado del tessuto morale della classe dirigente di questo Paese.

La corruzione è di per sé riprovevole ed illegale ma il fatto ancora più grave è che oggi non è più un evento isolato ma è diventato un fenomeno politico-amministrativo sistemico.

L’esigenza che ha portato alla creazio

Paolo Casalini

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