Ai sensi della Circolare Mininterno 08/04/80 n° 194 3/V par. 6 lett. a) e b) dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo è vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati alle normali affissioni.
È altresi vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale in spazi a disposizione dei partiti o privati, tipo le bacheche, unica eccezione riguarda la possibilità in tali bacheche di affiggere giornali quotidiani o periodici.
Ugualmente ai sensi dell’art. 6 L. 212/56 dallo stesso momento è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti e ai sensi della Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V par. 6 lett. c) ”
È vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo”. e “deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende,ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.” (capitolo II paragrafo 2 Circolare Mininterno 08/04/80 n°1943/V).
Le Amministrazioni comunali sono tenute per legge, dal momento dell’assegnazione degli spazi suddetti, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi assegnati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata
Le spese sostenute per la rimozione del materiale di propaganda elettorale sono a carico in solido dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93, come modificato dall’articolo 1, comma 178,della Legge 296/2006)
N.B E’ vietata l’esposizione di materiale di propaganda elettorale anche nelle vetrine dei point elettorali.
I manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affissi esclusivamente alle pareti interne dei point medesimi Ai sensi art. 9 L. 212/56 nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è vietata la nuova affissione di stampati, manifesti, ecc, È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche di partiti o associazioni.
N.B. La propaganda elettorale effettuata tramite veicolo in movimento (tipici veicoli pubblicitari definiti “vele”) e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa da una parte non costituisce affissione e dall’altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa.
La legittimità di tale forma di forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento, sono consentite brevi soste tecniche orientativamente di 15 minuti, il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità, se queste condizioni non vengono rispettate si configura una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso. (In realtà il logos di tale norma, è che non avendola prevista e per non passare da coglioni, han deciso che in certe forme fosse consentita. Tanto era acerba, disse la volpe che non arrivava all’uva)
Sono consentiti i cosiddetti “ flash mob”, ma solo se in movimento, come il termine stesso indica.
SEDI DI PARTITO, SEDI COMITATI E GAZEBO Non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite le insegne indicanti le sedi dei partiti, movimenti o liste.
Nei gazebo è consentita pertanto soltanto la suddetta pubblicità, mentre è vietato l’utilizzo di manifesti dei candidati e delle liste. Nelle postazioni assegnate per i banchetti elettorali, con autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, è vietato l’uso di vele fisse o flash.
DIVIETI E OBBLIGHI PARTICOLARI. Durante la campagna elettorale non dovranno essere effettuate staffette ciclistiche o motorizzate, fiaccolate o cortei e festival in genere a scopo propagandistico. Non potranno essere organizzati eventi musicali, se non strettamente correlati a manifestazioni di propaganda elettorale. Nel giorno precedente le votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale. Nei giorni destinati alle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di mt. 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali
Paolo Casalini



