In Consiglio Comunale, sar

 .

Cosa c’è che non va nella nostra Costituzione? Ma è semplice: è l’art.33 che testualmente recita:

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.“

In questo articolo sono contemplati nell’ordine: 

1) la libertà di insegnamento

2) la competenza statale a dettare le norme generali sull’istruzione

3) il potere-dovere dello Stato di istituire scuole per tutti gli ordini e gradi

4) la libertà dei privati di istituire scuole e l’ammissibilità del conferimento alle stesse della parità a determinate condizioni

5) il controllo statale all’atto della ammissione ovvero della conclusione dei vari ordini e gradi di scuole, nonché per l’abilitazione all’esercizio professionale, e l’attribuzione dell’autonomia alle università e agli altri istituti di alta cultura.

Il principio fondamentale, che ispira tutta la disciplina costituzionale dell’istruzione è quello della libertà d’insegnamento.

La Costituzione mostra di considerare essenziale per la democrazia il pluralismo ideologico. 

La libertà d’insegnamento si collega, pertanto, alla libertà di manifestare il proprio pensiero, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare.

Questo principio trova una formulazione pressoché identica nell’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ogni testo di legge e, a maggior ragione, il testo di una disposizione inserita in una costituzione “rigida”, qual è quella italiana, va interpretato anzitutto per quel che dice, evitando che alla fine ciò che è scritto, non si risolva in un’interpretazione esattamente contrastante con le espressioni usate nel testo.

1) Libertà di insegnamento, vuol dire “libertà di insegnamento” da qualunque parte si giri la frittata. Questo significa che le famiglie non possano determinare l’insegnamento nella scuola pubblica secondo i loro personalissimi criteri. Possono, farlo, ma attraverso altre forme, che più avanti spiegherò.

2) Che “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione“ significa esattamente che i programmi d’istruzione li fissa lo stato, non il sindaco, non la maestra, non il preside, non la famiglia: LO STATO!  

3) Senza vuol dire “senza”; scuola privata vuol dire “scuola privata” e non può significare scuola pubblica (non statale); e oneri per lo Stato sono non soltanto i diretti finanziamenti, ma anche gli “esoneri fiscali e tutte le agevolazioni che comportino un aggravio del bilancio statale”.

L’ARTICOLO 30

Tuttavia, l’istruzione non è materia riservata esclusivamente allo Stato, dal momento che la Costituzione garantisce il pluralismo nel sistema educativo stesso, prevedendo la contemporanea esistenza di due tipi di scuole: statali, non statali, e non solo, com’è evidente dall’articolo 30, anche l’istruzione famigliare è considerato una modalità di adempimento scolastico. (È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…).

Accanto alla libertà d’insegnamento si colloca, quindi, la libertà nella scelta della scuola, cioè la libertà dei privati di istituire scuole caratterizzate da peculiari orientamenti educativi, culturali e religiosi.

Ricordando ancora però, che la libera gestione dell’istruzione non deve comportare impegni di spesa da parte dello Stato.

I genitori saranno dunque liberi di iscrivere i loro figli alle scuole di partito, oppure alle scuole confessionali, dalle monache o dai padri Scolopi, di pagarne la retta oppure di tenerseli a casa e istruirli da soli come veri somari, ma non di mettere bocca nei programmi di insegnamento, ne tantomeno negli esami di stato al termine dei cicli di studi, pubblici o privati che siano.

Cosa c’è che non è chiaro in tutto ciò?

 

Paolo Casalini

Share this post :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Create a new perspective on life

Your Ads Here (365 x 270 area)
Ultime notizie
Categorie
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com