Il TAR: un freno al rischio da delirio di onnipotenza

 

 

In buona sostanza, il Tar ha evidenziato la contraddittorietà e le carenze istruttorie delle attività poste in essere dalla P.A., che avrebbero richiesto ben più approfondite analisi in termini fattuali e documentali. Preme sottolineare il passaggio in cui il tar evidenzia che “le censure dedotte dall’ associazione ricorrente presentano profili meritevoli di adeguato approfondimento in sede di merito”. Da ciò deriva la sospensione delle delibere comunali, il ripristino dello stato precedente e il rinvio a decisione approfondita a marzo 2016.

Mi è tornato in mente un editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera di alcuni mesi fa: Il Paese nelle mani dei Tar. Nella tesi di Panebianco, da una parte c’è l’incapacità e quindi la responsabilità delle amministrazioni a gestire correttamente e tempestivamente i procedimenti amministrativi, dall’altro il sempre piu’ fitto ricorso ai tribunali amministrativi, per aver ragione dei propri diritti, anche ribaltando gli orientamenti della politica.

Prescindendo dal caso specifico, per inseguire la tesi del famoso editorialista, ovvero teorizzare che sia un errore la giustiziabilità degli atti della P.A. e che sia auspicabile una limitazione del controllo giurisdizionale, impedendo l’accessibilità ad un Giudice attrezzato per sindacare l’esercizio del potere o, se si vuole, della funzione pubblica, significa rinnegare un processo difficile e complesso, che non ammette deroghe ed eccezioni, atteso che come recita l’art. 113 della Carta Costituzionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale e tale tutela “non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”.

Non è la prima volta che a fronte della cosiddetta “invasività” dei Tar, si invochi, come fa Panebianco, un ridimensionamento della potestà di intervento del Giudice Amministrativo, se non addirittura la sua soppressione.

Per porre un freno alle gravi patologie che infestano il sistema Paese, alla “maladministration” (come spiegata da Sabino Cassese), è indispensabile in via preventiva proprio l’intervento della giustizia amministrativa, pur nei limiti propri della sua natura di giurisdizione soggettiva.

Un Giudice chiamato a verificare la corretta interpretazione delle norme, può bloccare in radice procedure anomale nell’utilizzo di servizi ed opere ed impedire che vengano portate e compimento “macroscopiche illegittimità” (come si legge in una recente sentenza del Consiglio di Stato) nell’espletamento delle procedure concorsuali poste a garanzia della libera concorrenza e dell’interesse pubblico.

Paolo Casalini

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