Banca Etruria e la norma salva amministratori

 

Il comma 5 dell’art. 84 del Testo Unico Bancario (ante ’93) stabilisce che sia l’azione risarcitoria spettante alla società, sia quella spettante ai creditori, sono rimesse al commissario liquidatore.

Con la certificazione del dissesto bancario, tale azione è stata posta correttamente nelle mani degli organi di risoluzione della crisi. Ma questo è avvenuto nel rispetto di una norma del ’93 soltanto richiamata nell’ celebrato art.35, cosiddetto salva amministratori

La scelta è coerente con lo stesso art. 146 della legge fallimentare (norma del 1942), che riserva anch’esso al curatore fallimentare l’esercizio di tutte le azioni risarcitorie verso gli organi dirigenti della società fallita, togliendole ai singoli creditori.

La ratio della norma è un principio acquisito del nostro ordinamento, ovvero che nel fallimento del proprio debitore si sia tutti uguali. Se così non fosse, i creditori più piccoli, che magari non possono permettersi di sostenere i costi di un’azione di responsabilità (che non è affatto un’azione semplice), potrebbero risultare svantaggiati rispetto ai creditori più grandi che potrebbero soddisfarsi autonomamente sul patrimonio del dirigente.

Nessuno ricordava la norma (ma non chi ha redatto il decreto) perchè a memoria e senza fare ricerche, dovrebbe essere la prima volta, dalla sua entrata in vigore, che viene applicata. 

Se il dirigente che ha redatto il testo del decreto del 22 novembre, avesse semplicemente richiamato articolo e legge, avremmo un par di quintali di fango in meno, una foresta di carta da culo risparmiata e Bechis dovrebbe trovare qualcos’altro da scrivere. 

Questo è il comma 5 dell’art.84 del TUB in vigore dal 93

Paolo Casalini

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