La rappresentanza popolare nella giunta comunale

Se possibile mi vorrei scusare per un eccesso di sintesi, che in precedenti articoli può aver dato l’impressione di scadere sullo scherno. Non era questa la mia intenzione. Casomai il mostrare che facendo cadere le frasche costituite dalle parole che addobbano il pensiero, restava uno scheletro ideologico molto esile. In particolare il consigliere Tulli, con spirito che io credo profondamente democratico e l’assoluto desiderio di difendere la sovranità popolare, aveva in più occasioni, sia attraverso interrogazioni in Consiglio Comunale, sia attraverso conferenza stampa, ribadito il suo disappunto per una scarsa rappresentanza popolare nella composizione della giunta. Fino a considerare questa scarsa rappresentanza, uno dei motivi che gli impedivano di sostenere l’attuale maggioranza, con la quale e attraverso la quale era stato invece eletto. 

Lungi da me pensare che i partiti rappresentino un problema: essi sono il collettore naturale della sovranità popolare. Senza  i partiti non ci sarebbe neppure la democrazia. Ma l’eccessivo parlamentarismo, se da un lato è garanzia di democrazia, dall’altro è spesso anche sinonimo di scarsa capacità di governo. La nostra Repubblica ha sofferto spesso di questo problema. Si è cercato di porvi rimedio per la prima volta, con un “quasi esperimento” sugli enti locali, nel 1993.

Con la legge 25 marzo 1993, n. 81 venne introdotta l’elezione diretta del sindaco e, correlativamente, la nomina dei componenti della giunta da parte dello stesso.  Fino ad allora erano stati eletti dal consiglio comunale. In questo modo la forma di governo del comune, in precedenza riconducibile al modello parlamentare, venne avvicinata al modello semipresidenziale.  E’ per effetto di questa rivoluzione nella gestione dei territori, che i poteri di rappresentanza del sindaco sono stati enormemente aumentati. Il solo fatto che venga eletto direttamente dai cittadini, a suffragio universale e diretto, che lo scelgono tra più candidati, riconduce su questo organo, una fortissima rappresentanza popolare. Per sugellare con più forza questo patto, per i comuni sopra i 15.000 abitanti, si è scelto il sistema del doppio turno. Perché alla fine della consultazione elettorale, il primo cittadino dovrà sempre poter contare su un consenso maggioritario. Nel caso di Arezzo, la maggioranza assoluta dei cittadini, si è già espressa alla prima votazione, conferendo al sindaco, una mandato di rappresentanza ancor più solido.  

Il senso della legge, che ha operato delle scelte politiche sostanziali, è di ricondurre la rappresentanza della sovranità popolare sulla figura del sindaco, togliendo al Consiglio Comunale una fetta consistente di potere, essendo questo molto più facilmente ostaggio dei partiti che lo compongono, che fino alla riforma avevano invece provveduto alla sua elezione e dal quale dunque nasceva il suo potere.

Ricercare nella composizione della giunta, uno specchio degli equilibri della maggioranza, equivale ad andare esattamente nella direzione opposta a quanto con questa riforma si è cercato di ottenere: più poteri ad organi amministrativi più snelli, il più possibile svincolati dalle dinamiche partitiche e se possibile con maggior attenzione alle competenze.

Restituendo ai cittadini, attraverso il suffragio universale e diretto, la possibilità di indicare la persona che guiderà la comunità locale, si sono fatte scelte politiche di rappresentanza precise, che vanno in direzione della nomina di un organo “quasi” monocratico, soggetto quasi esclusivamente a verifiche e controlli.  

La legge infatti attribuisce espressamente al sindaco il potere di nomina dei componenti della giunta (tra cui il suo vicesindaco). Solo in seguito, ne dovrà dare una mera comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alla elezione. Gli assessori, dice espressamente la legge, sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio stesso, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Dopo aver sentito la giunta da lui nominata, il sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il sindaco e solo il sindaco, rappresenta l’ente e la comunità locale che lo elegge. Solo il sindaco può adottare  le ordinanze contingibili e urgenti ed è sempre solo il sindaco, che sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione

Ed è sempre solo e soltanto il sindaco, che davanti al consiglio comunale, che è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune, nella seduta di insediamento, giura di osservare lealmente la Costituzione italiana.

A ciascun assessore è solitamente attribuita dal sindaco una “delega” per un determinato settore dell’attività amministrativa dell’ente, sebbene non si tratti necessariamente di una delega amministrativa in senso proprio, comportante l’esercizio di poteri esterni. Ma i poteri dell’assessore scaturiscono direttamente da quelli che la legge attribuisce al sindaco e che vengono affidati ad un collaboratore terzo per ragioni di operatività. E’ facile comprendere quindi che l’assessore è nella sostanza, un delegato del sindaco, che unico rappresenta la comunità locale che lo ha eletto. Sebbene l’assessorato sia per certi versi assimilabile ad un piccolo ministero, a differenza di questo non costituisce un’amministrazione distinta, non trae i suoi poteri dal ruolo,  ma è in realtà una semplice ripartizione organizzativa in seno dell’ente.  In virtù della delega l’assessore, oltre a riferire in giunta sulle questioni afferenti al suo settore e a fungere da relatore per le relative deliberazioni, sovrintende ad un insieme di uffici dell’ente che solo nella prassi è denominato assessorato.

L’assessore opera come membro di un organo collegiale dell’ente, la giunta, e non come organo monocratico, a differenza dei ministri che invece, uniscono i due ruoli. L’assessore può raramente assumere la veste di organo monocratico, ovvero solo nel momento in cui riceve dal sindaco una delega, ma sempre di delega si tratta, in senso proprio, comportante l’esercizio di poteri a rilevanza esterna.

Spero con questa breve sintesi, di poter contribuire ad un dibattito politico che comprendo non aver una grande interesse tra i lettori, ma che genererà invece in un futuro prossimo, scelte epocali nella amministrazione del nostro paese. 

Paolo Casalini

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