Il servizio è gia funzionante, ed è possibile raggiungerlo direttamente da qui:
CLICCARE SULLA SCRITTA
Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.
Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.
Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di “diritto di abitazione”,pertanto il pagamento dell’IMU di tale immobile sarà a totale carico del coniuge “assegnatario”.
Immobili soggetti all’imposta:
L’IMU è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare, e si applica in ipotesi di possesso di:
– fabbricati
– aree fabbricabili
Nel Comune di Arezzo sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli ( L. 984/77) e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n° 557/1993 ( che sono o saranno accatastati nella categoria catastale “D10”) nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.
Base imponibile:
– Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Cat. A (no A/10) moltiplicatore 160
Cat. C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
Cat. C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
Cat. B moltiplicatore 140
Cat. A/10 moltiplicatore 80
Cat. D (no D/5) moltiplicatore 60
Cat. D/5 moltiplicatore 80
Cat. C/1 moltiplicatore 55
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati d’interesse storico o artistico (di cui all’art. 10 D.Lgs. 42/2004) nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni.
– Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
– Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.
Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011:
|
Fattispecie |
Aliquota statale |
|
Abitazione principale e pertinenze |
0,40% |
|
Tutti gli altri immobili |
0,76% |
Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell’eventuale rata di settembre.
Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell’imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo successivamente, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell’art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011.
Abitazione principale e pertinenze
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenzialeper ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Detrazione
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale.
Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.
Ufficio Stampa



